Art. 10. (L)
          Validita' per l'espatrio della carta d'identita'

  1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963,
n.  224,  e' sostituito dal seguente: "La carta d'identita' e' titolo
valido  per  l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri
dell'Unione  europea  e  in  quelli  con  i  quali  vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.".