Art. 11. (L) Condizioni particolari per l'espatrio 1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta' o della persona che esercita la tutela. 2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela. 3. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.