Art. 11. (L)
                Condizioni particolari per l'espatrio

  1.  Per  i  minori  degli  anni  diciotto l'espatrio e' subordinato
all'assenso del genitore esercente la patria potesta' o della persona
che esercita la tutela.
  2.  Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato
all'assenso   di  chi  esercita,  rispettivamente,  la  tutela  o  la
curatela.
  3.  Non  puo'  respingersi  alla  frontiera il titolare di regolare
documento  di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se
questo  e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare
medesimo sia contestata.