Art. 12. (L)
                Validita' quinquennale dei passaporti

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani
per  recarsi  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  al  fine di
esercitarvi   una   attivita'  indipendente  oppure  subordinata,  e'
stabilita in anni cinque.