Art. 12. (L) Validita' quinquennale dei passaporti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.