Art. 13. (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio 1. I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. 2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.