Art. 13. (L)
     Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

  1.  I  passaporti  e  le  carte d'identita' concessi o rinnovati ai
cittadini  che  si  recano  ad  esercitare una attivita' indipendente
oppure   subordinata   sul   territorio  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea  sono  rilasciati,  con  esenzione  di qualsiasi
diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.
  2.  Le  stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati
necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.