Art. 2. (L)
                Soggiorno nel territorio dello Stato

  1. I cittadini di cui all'articolo l hanno diritto a stabilirsi o a
soggiornare  nel  territorio della Repubblica secondo le disposizioni
di cui all'articolo 3.
  2.  Per  i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di
cui  all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di
cui all'articolo 5.
  3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di leggi speciali conformi alla
normativa  comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre
mesi,  i  cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli
altri  eventuali  adempimenti  richiesti  ai  cittadini  italiani per
l'esercizio di particolari attivita'.