Art. 3. (L)
                        Diritto di soggiorno

  1.  Hanno  diritto  al  soggiorno nel territorio della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
    a)   desiderino   stabilirsi   nel   medesimo   per   esercitarvi
un'attivita' autonoma;
    b)  appartengano  alla  categoria  dei  lavoratori  ai  quali  si
applicano  le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei
Ministri  dell'Unione  europea,  in conformita' agli articoli 39 e 40
del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
    c)   desiderino  entrare  nel  territorio  della  Repubblica  per
effettuarvi  una  prestazione di servizi o in qualita' di destinatari
di una prestazione di servizi;
    d)  siano  studenti,  iscritti  a  un  istituto  riconosciuto per
conseguirvi,  a  titolo  principale,  una  formazione  professionale,
ovvero  iscritti  ad  universita'  o  istituti universitari statali o
istituti  universitari  liberi  abilitati  a rilasciare titoli aventi
valore legale;
    e)  abbiano  o  meno  svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato
membro.
  2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza
che  sia  necessario  il  rilascio  della  carta  di soggiorno di cui
all'art. 5:
    a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata
non  superiore  a  tre  mesi;  il  documento  in  forza del quale gli
interessati   sono   entrati   nel   territorio,   corredato  da  una
dichiarazione  del  datore  di  lavoro che indica il periodo previsto
dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
    b)  i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto
di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una
missione  ufficiale  di reclutamento di manodopera dello Stato membro
sul  cui  territorio  il  lavoratore  viene  a  svolgere  la  propria
attivita'.
  3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il
soggiorno   e'   altresi'   riconosciuto,   quale  che  sia  la  loro
cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' minore e agli ascendenti e
discendenti  di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro
carico,  nonche'  in  favore di ogni altro membro della famiglia che,
nel  Paese  di  provenienza,  sia  convivente o a carico del coniuge,
degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
  4.  Per  i  soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il
soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
    a)  siano  iscritti  al  Servizio  sanitario nazionale italiano o
siano  titolari  di  una polizza assicurativa sanitaria per malattia,
infortunio e per maternita';
    b)  i  soggetti  indicati  alla  lettera d) dispongano di risorse
economiche  tali  da non costituire un onere per l'assistenza sociale
in  Italia,  i  soggetti  indicati  alla  lettera e) dispongano di un
reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui
all'articolo  3,  comma  6,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335; tale
reddito  puo'  essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da
lavoro,  di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia,  ovvero  di  una  rendita  per infortunio sul lavoro o per
malattia professionale.
  Il  diritto  di  soggiorno  e'  inoltre riconosciuto ai familiari a
carico  del  titolare  del  diritto  di  soggiorno,  come individuati
dall'articolo 29, comma l, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, a condizione che:
    1)  siano  iscritti  al  Servizio  sanitario nazionale italiano o
siano  titolari  di  una polizza assicurativa sanitaria per malattia,
infortunio e per maternita';
    2)  il  nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da
non  costituire  un  onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero
goda  di  un  reddito  annuo non inferiore a quello definito ai sensi
dell'articolo  29,  comma  3,  lettera b), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
  5.  Per  l'accesso  alle attivita' lavorative dipendenti o autonome
trovano  applicazione,  per  i  familiari  di  tutte le categorie dei
titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia
per  i  cittadini  italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico
impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  6.  Ai  lavoratori  frontalieri,  che hanno la loro residenza in un
altro  Stato  membro  dell'Unione europea nel cui territorio di norma
ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la  settimana, verra'
rilasciata  una  carta  speciale valida per cinque anni e rinnovabile
automaticamente,  conforme  al  modello  stabilito  con  decreto  del
Ministro dell'interno.