Art. 7. (L)
          Presupposti e limiti del potere di allontanamento

  1.  Alle  disposizioni  di  cui agli articoli da l a 6, concernenti
l'ingresso  o  il  soggiorno  dei  cittadini degli altri Stati membri
della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro
allontanamento  dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi
di  ordine  pubblico,  di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I
provvedimenti  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica sicurezza devono
essere   adottati   esclusivamente   in  relazione  al  comportamento
personale dell'individuo.
  2.  La  sola  esistenza di condanne penali non puo' automaticamente
giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
  3.   La  scadenza  del  documento  di  identita'  che  ha  permesso
l'ingresso  nel  territorio  della  Repubblica delle persone indicate
agli  articoli  l, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento
dal territorio nazionale.
  4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza
dello  Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne,
sono portati a conoscenza dell'interessato.
  5.  Le  malattie  o  infermita' che possono giustificare il rifiuto
d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle
menzionate nell'allegato A al presente decreto.
  6.  Le  malattie  o  infermita'  che  insorgono  successivamente al
provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui
all'articolo   6,   non  possono  giustificare  l'allontanamento  dal
territorio  della  Repubblica  del  cittadino  di  altro Stato membro
dell'Unione.