Art. 7. (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento 1. Alle disposizioni di cui agli articoli da l a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. 2. La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti. 3. La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli l, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale. 4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato. 5. Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto. 6. Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.