Art. 8. (L) Allontanamento dal territorio 1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica. 2. Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.