Art. 8. (L)
                    Allontanamento dal territorio

  1.  Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno
Stato  membro  dell'Unione  europea  per  abbandonare  il  territorio
nazionale  non  puo'  essere inferiore a quindici giorni, nel caso di
diniego  di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego
del  rinnovo  del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal
territorio della Repubblica.
  2.   Scaduto   il  termine  concessogli,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza  provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera
mediante il foglio di via obbligatorio.