Art. 2 Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero 1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu' esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario avviando un apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, previo riscontro con quelli dei competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le modalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma 6. 3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammontare complessivo, nonche' con l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e' stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo e' altresi' ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e produzione di documenti. 5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4, sono valutate dai competentiuffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.