Art. 2
                 Individuazione dei soggetti passivi
                     delle attivita' di recupero

  1.  Il  recupero  delle  somme  di  cui  all'articolo  1,  comma 1,
maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui
all'articolo  1,  comma  2,  e'  effettuata  nei  confronti  dei loro
beneficiari  ovvero,  se  i  beneficiari non sono piu' esistenti alla
data  di  formazione  degli  elenchi di cui al comma 2, pro quota nei
confronti dei loro aventi causa.
  2.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti individua i
soggetti  di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario
avviando  un  apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine,
utilizzando  i  dati  disponibili,  previo  riscontro  con quelli dei
competenti  uffici  finanziari  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  forma  appositi  elenchi  nominativi provvisori entro il 31
maggio  2002.  Negli  elenchi  sono  distinti  i  soggetti  che hanno
conseguito  le  somme  di  cui  all'articolo 1, comma 1, e che ancora
esistono  alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che
ne  sono  gli  aventi  causa, per ciascuno precisando il titolo della
relativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le
modalita'  tecniche,  anche informatiche, necessarie per le attivita'
di  riscontro  e  di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma
6.
  3.  Negli  elenchi  di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun
nominativo,   sono   indicati   gli   importi   da   recuperare   con
specificazione  degli  importi  unitari dovuti, suddivisi per anno di
riferimento   e   del   loro   ammontare   complessivo,  nonche'  con
l'indicazione,  in  caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha
originariamente  beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il
recupero  viene  effettuato,  dei criteri di imputazione della somma,
anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere per
procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e'
stato  normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli
anni  1992,  1993  e  1994, maggiorate degli interessi indicati negli
atti  comunitari  di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo
e'  altresi'  ripartito  in funzione della tipologia di massa a pieno
carico  superiore  a  3500  chilogrammi  degli autoveicoli adibiti al
trasporto,  in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il
riconoscimento  delle  somme  di  cui all'articolo 1, comma 1, tenuto
conto  del  limite  numerico  dei veicoli introdotto dall'articolo 1,
comma  3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
  4.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli
elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a
rendere   partecipi  i  soggetti  iscritti  negli  elenchi  dei  dati
ricostruiti  ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni per
eventuali osservazioni e produzione di documenti.
  5.  Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del
comma  4,  sono  valutate  dai  competentiuffici  del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con i competenti uffici
finanziari  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per la
predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.
  6.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvede,
entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei
riguardi  di  ciascun  soggetto interessato. Il pagamento deve essere
effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
  7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine
per  il  pagamento,  chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  la  rateizzazione  in  non piu' di ventiquattro mesi delle
somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.