Art. 3
                              Recupero

  1.   Decorso  il  termine  per  il  pagamento  il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto
da   ciascun   soggetto  interessato  mediante  ordinanze-ingiunzione
emanate  ai  sensi  della  legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle
rate,  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti provvede,
senza  indugio,  alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per il
recupero degli import residui.