Art. 3 Recupero 1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto da ciascun soggetto interessato mediante ordinanze-ingiunzione emanate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per il recupero degli import residui.