Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE Tale proposta di emendamento risulta dalla Decisione n. 13 della XVo Conferenza, formulata come segue per quanto concerne la Convenzione: Articolo XXI della Convenzione: (Testo francese) DECISIONE N. 13 - EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE (PRO 44) E' stato deciso di modificare come segue l'Articolo XXI della Convenzione relativa all'Organizzazione Idrografica Internazionale: Aggiungere il seguente nuovo paragrafo 4: "4. Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria, e' nulla salvo diversa decisione della Conferenza. Ai sensi dell'articolo XXI (2 e 3) della Convenzione: " Le proposte di emendamento sono esaminate dalla Conferenza, che si pronuncia in merito, a maggioranza di due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Quando una proposta di emendamento e' stata approvata dalla Conferenza, il Presidente del Comitato di Direzione invita il Governo del Principato di Monaco a sottoporre tale proposta a tutte le Parti contraenti. " L'emendamento entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, passati tre mesi da quando le notifiche di approvazione di due terzi delle Parti contraenti sono state ricevute dal Governo del Principato di Monaco. Quest'ultimo ne informa le Parti contraenti ed il Presidente del Comitato di Direzione, specificando la data di entrata in vigore dell'emendamento." In conformita' alle disposizioni di cui sopra, la Direzione degli Affari Esteri del Principato di Monaco sara' grata ai Ministeri degli Affari Esteri degli Stati Parte della Convenzione relativa all'Organizzazione Idrografica internazionale, di farle cortesemente sapere se la proposta di emendamento in oggetto riscuote l'accordo dei loro Governi. La Direzione si avvale della presente occasione per rinnovare loro i sensi della sua piu' alta considerazione. Monaco, il 23 novembre 1998