IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attivita' delle stesse; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002. 2. Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del citato decreto-legge n. 450 del 2001.