Art. 10
              Modalita' procedurali per la valutazione
         dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

  1.   La   commissione   giudicatrice  procede  alle  operazioni  di
valutazione  dei  precedenti  di servizio e dei titoli conseguiti nei
confronti   degli   ispettori   inseriti   negli   elenchi   previsti
all'articolo  9,  sulla  base  degli  elementi,  positivi e negativi,
rilevati dalla documentazione personale.
  2.  I  titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di
elementi:
a) valutazioni  caratteristiche  e  qualifiche  finali  riportate nel
   grado  e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori"
   e  nel  preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci
   da  "nella  media"  a  "eccellente,  con  apprezzamento  e lode" o
   giudizi equivalenti;
b) anni  di  servizio,  precedenti  di  carriera  e di servizio tra i
   quali:  benemerenze  e  ricompense  militari  e civili conseguite,
   incarichi  operativi  o non operativi ricoperti, periodo e tipo di
   comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite;
c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti;
d) valutazioni  caratteristiche  e  qualifiche  finali  riportate nel
   grado  e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori"
   e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di
   "inferiore  alla  media"  o  giudizi  equivalenti;  precedenti  di
   carriera  e  di  servizio  tra i quali: giudizi di "non idoneita'"
   all'avanzamento,  sospensioni  dall'impiego  di carattere penale e
   disciplinare,    pareri    negativi    all'avanzamento    espressi
   dall'autorita'  giudiziaria  ovvero sanzioni disciplinari irrogate
   dalla  medesima  autorita',  sanzioni  disciplinari  di stato e di
   corpo.
  3.  Ai  fini  della  valutazione  dei  precedenti di servizio e dei
titoli conseguiti sopraindicati sono:
a) presi  in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore
   alla  data  di  scadenza  del  termine  per la presentazione delle
   domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita
   con la determinazione di cui all'articolo 2;
b) valutati  esclusivamente  i  titoli che risultano trascritti nella
   documentazione  personale  di  ogni ispettore. A tal fine, ciascun
   interessato  e' tenuto a verificare la completezza dei propri atti
   ed  a  rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme
   al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'articolo
   2.
  4.  La  commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di
valutazione  dei  precedenti  di  servizio  e  dei titoli conseguiti,
stabilisce  i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e
dei  titoli  conseguiti  di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di
merito   singolarmente   attribuibili   ai  vari  titoli  oggetto  di
valutazione.
  5.  Delle  operazioni  di valutazione e delle deliberazioni assunte
dalla  commissione  giudicatrice,  e'  redatto,  giorno  per  giorno,
apposito  verbale  sottoscritto  da  tutti  i  membri  della medesima
commissione.