Art. 10 Modalita' procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti 1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori inseriti negli elenchi previsti all'articolo 9, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale. 2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi: a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a "eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi equivalenti; b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, incarichi operativi o non operativi ricoperti, periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite; c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di "non idoneita'" all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorita' giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorita', sanzioni disciplinari di stato e di corpo. 3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono: a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'articolo 2; b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato e' tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'articolo 2. 4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione. 5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, e' redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.