Art. 11.
Criteri per la valutazione dei  precedenti  di  servizio e dei titoli
                             conseguiti

  1.   La   commissione   giudicatrice  procede  alle  operazioni  di
valutazione  mediante  attribuzione  all'insieme  dei  precedenti  di
servizio  e dei titoli conseguiti relativi a ciascun ispettore, di un
punteggio di merito espresso in trentesimi.
  2.   La  medesima  commissione,  ai  fini  dell'espletamento  delle
operazioni di cui al comma 1, dispone di un massimo di:
    a)  diciotto  trentesimi,  per  la  valutazione  del complesso di
elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a);
    b)  sei  trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
    c)  sei  trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c);
    d) dieci trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).
  3.  Ai fini della determinazione del punteggio definitivo di merito
relativo  alla  valutazione  dei  precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti, si procede come segue:
    a)  la  commissione, per singolo ispettore, attribuisce a ciascun
complesso di elementi indicati all'articolo 10, comma 2, un punteggio
di  merito  secondo  le  modalita' stabilite al precedente comma 2, e
tenendo  conto  di  quanto  disposto all'articolo 10, con facolta' di
attribuzione fino ai centesimi di punto;
    b)  i singoli punteggi relativi alla valutazione dei complessi di
elementi  di  cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), sono
sommati tra loro;
    c)  al totale come sopra determinato e' sottratto il punteggio di
merito  relativo  alla  valutazione  del complesso di elementi di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera d);
    d)   la   differenza  cosi'  ottenuta  costituisce  il  punteggio
definitivo  di  merito  relativo  alla  valutazione dei precedenti di
servizio  e  dei  titoli  conseguiti  da  ogni  ispettore. In caso di
punteggio  negativo, viene comunque attribuito un punteggio di merito
pari a zero.
  4.  In  assenza  di  "precedenti"  di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera  d),  la commissione attribuisce a tale complesso di elementi
un punteggio di merito pari a zero.
  5.  La  commissione  giudicatrice, al termine della valutazione dei
precedenti  di  servizio  e dei titoli conseguiti, compila, in ordine
alfabetico  e  distinti  per  contingente  di  appartenenza, appositi
elenchi   con   l'indicazione  del  punteggio  definitivo  di  merito
conseguito da ciascun ispettore valutato.
  6.  Delle operazioni previste dal presente articolo, la commissione
giudicatrice redige, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto
da tutti i membri della medesima commissione.