Art. 11. Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti 1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun ispettore, di un punteggio di merito espresso in trentesimi. 2. La medesima commissione, ai fini dell'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, dispone di un massimo di: a) diciotto trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a); b) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b); c) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c); d) dieci trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d). 3. Ai fini della determinazione del punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, si procede come segue: a) la commissione, per singolo ispettore, attribuisce a ciascun complesso di elementi indicati all'articolo 10, comma 2, un punteggio di merito secondo le modalita' stabilite al precedente comma 2, e tenendo conto di quanto disposto all'articolo 10, con facolta' di attribuzione fino ai centesimi di punto; b) i singoli punteggi relativi alla valutazione dei complessi di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), sono sommati tra loro; c) al totale come sopra determinato e' sottratto il punteggio di merito relativo alla valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d); d) la differenza cosi' ottenuta costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ogni ispettore. In caso di punteggio negativo, viene comunque attribuito un punteggio di merito pari a zero. 4. In assenza di "precedenti" di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), la commissione attribuisce a tale complesso di elementi un punteggio di merito pari a zero. 5. La commissione giudicatrice, al termine della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, compila, in ordine alfabetico e distinti per contingente di appartenenza, appositi elenchi con l'indicazione del punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun ispettore valutato. 6. Delle operazioni previste dal presente articolo, la commissione giudicatrice redige, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.