Art. 12
                Formazione dei quadri di avanzamento

  1.  La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi
di merito di cui agli articoli 9 e 11, procede, per ogni contingente,
alla   formazione   di  due  distinte  graduatorie  e,  quindi,  alla
formazione  dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami"
al grado di maresciallo aiutante.
  2.  Ai  fini  della  formazione  dei  quadri  di  avanzamento,  nei
confronti  di  ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per
esami", la medesima commissione procede come segue:
a) il  punteggio  definitivo  di merito relativo alla valutazione dei
   precedenti   di   servizio   e   dei  titoli  conseguiti,  di  cui
   all'articolo  11, e' moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il
   prodotto  cosi'  ottenuto viene sommato al punteggio definitivo di
   merito  conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove
   d'esame, di cui all'articolo 9;
b) il  totale  cosi'  determinato  e'  diviso per tre ed il quoziente
   ottenuto,   calcolato   al  centesimo  di  punto,  rappresenta  il
   punteggio  di merito finale della valutazione "a scelta per esami"
   attribuito ad ogni ispettore;
c) sulla  base  del  punteggio  di  merito finale, gli ispettori sono
   iscritti  nel  quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado
   di  maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza.
   A parita' di punteggio di merito, e' data preferenza all'ispettore
   piu' anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.