Art. 14. Modalita' di conferimento delle promozioni 1. Le promozioni "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa. 2. Conseguono la promozione gli ispettori iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'articolo 2. 3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3, e' sospesa la promozione dell'ispettore iscritto nel quadro di avanzamento che, successivamente alla data di formazione del medesimo quadro, risulti: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi di cui al libro sesto del codice di procedura penale, per un procedimento penale per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado. 4. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione personale all'interessato. 5. L'ispettore gia' utilmente iscritto nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del comma 3, che: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi in un procedimento penale per un delitto non colposo, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni penali; b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato; c) sospeso dall'impiego ai sensi dell'articolo 20, della legge 31 luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti, ha diritto al conseguimento della promozione "a scelta per esami", con la sede di anzianita' e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa. 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare di stato ovvero della sospensione dall'impiego, in assenza di un provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato. 7. La promozione dell'ispettore non e' conferita nel caso in cui nei confronti del medesimo, successivamente alla data di formazione del quadro di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale parere determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
Nota all'art. 14: - Per l'argomento della legge 31 luglio 1954, n. 599, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 20: "Art. 20. Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza". - Per il testo dell'art. 15, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nota all'art. 3.