Art. 14.
             Modalita' di conferimento delle promozioni

  1.  Le  promozioni  "a  scelta  per  esami" al grado di maresciallo
aiutante  hanno  decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno
al quale si riferisce la procedura valutativa.
  2.  Conseguono  la  promozione gli ispettori iscritti nel quadro di
avanzamento,  relativo  al contingente di appartenenza, che risultano
compresi  nel  numero  delle  promozioni da conferire, determinato ai
sensi dell'articolo 2.
  3.  Fermo  restando quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3, e'
sospesa   la   promozione   dell'ispettore  iscritto  nel  quadro  di
avanzamento che, successivamente alla data di formazione del medesimo
quadro, risulti:
    a)  rinviato  a  giudizio o ammesso ai riti alternativi di cui al
libro  sesto  del  codice  di  procedura  penale, per un procedimento
penale per delitto non colposo;
    b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
    c) sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado.
  4. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con
determinazione  del  comandante  generale,  ovvero  dell'autorita' da
questi  delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che
l'hanno determinata e' data comunicazione personale all'interessato.
  5. L'ispettore gia' utilmente iscritto nel quadro di avanzamento "a
scelta per esami" e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione
ai sensi del comma 3, che:
    a)  rinviato  a  giudizio  o  ammesso  ai  riti alternativi in un
procedimento  penale  per  un  delitto  non  colposo,  abbia visto il
relativo  procedimento  concludersi  senza l'applicazione di sanzioni
penali;
    b)  sottoposto  a procedimento disciplinare di stato, abbia visto
il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni
disciplinari di stato;
    c) sospeso dall'impiego ai sensi dell'articolo 20, della legge 31
luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a
tutti gli effetti,
ha  diritto  al  conseguimento della promozione "a scelta per esami",
con  la  sede  di  anzianita' e la data di decorrenza che gli sarebbe
spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.
  6.  Fatto  salvo  quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una
sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare
di  stato  ovvero  della  sospensione  dall'impiego, in assenza di un
provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina
l'annullamento  della  valutazione  gia' effettuata e l'esclusione, a
titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla
quale ha partecipato.
  7.  La  promozione  dell'ispettore non e' conferita nel caso in cui
nei  confronti  del medesimo, successivamente alla data di formazione
del  quadro  di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole
alla  promozione  da parte della competente autorita' giudiziaria, ai
sensi  dell'articolo  15  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.  Tale  parere  determina  l'annullamento  della valutazione gia'
effettuata  e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla
procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  l'argomento della legge 31 luglio 1954, n. 599,
          vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 20:
              "Art.   20.  Il  sottufficiale  che  sia  sottoposto  a
          procedimento  penale  per imputazione da cui possa derivare
          la  perdita  del grado. o che sia sottoposto a procedimento
          disciplinare  per  fatti  di notevole gravita', puo' essere
          sospeso    precauzionalmente    dall'impiego,    a    tempo
          indeterminato,  fino  all'esito  del  procedimento penale o
          disciplinare.
              Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del
          sottufficiale  a carico del quale sia stato emesso ordine o
          mandato  di  cattura  o  che  si trovi comunque in stato di
          carcerazione preventiva.
              Se  il  procedimento  penale  ha  termine  con sentenza
          definitiva  che  dichiari  che  il fatto non sussiste o che
          l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a
          tutti  gli  effetti. In ogni altro caso di proscioglimento,
          se  il  sottufficiale  non  venga sottoposto a procedimento
          disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti
          gli effetti.
              Oltre  che  nei  casi  di  cui  al comma precedente, la
          sospensione   e'   ad   ogni  effetto  revocata  quando  il
          procedimento  disciplinare  si  esaurisce senza dar luogo a
          provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al
          sottufficiale  la  sospensione  dall'impiego  di  carattere
          disciplinare,  nel  periodo  di  tempo  di tale sospensione
          viene  computato il periodo della sospensione precauzionale
          sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza".
              -  Per  il  testo dell'art. 15, del decreto legislativo
          28 luglio 1989, n. 271, vedi nota all'art. 3.