Art. 15. Iscrizioni a ruolo dei promossi 1. Gli ispettori promossi ai sensi dell'articolo 14 sono iscritti nel relativo ruolo dopo gli ispettori da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 2.