Art. 15.
                   Iscrizioni a ruolo dei promossi

  1.  Gli  ispettori promossi ai sensi dell'articolo 14 sono iscritti
nel  relativo  ruolo  dopo  gli  ispettori  da promuovere al grado di
maresciallo   aiutante,   con   la   medesima  decorrenza,  ai  sensi
dell'articolo  58-bis,  comma  2,  del  decreto legislativo 12 maggio
1995,   n.   199,   secondo  l'ordine  di  iscrizione  nel  ruolo  di
appartenenza quale maresciallo capo.
 
          Nota all'art. 15:
              -  Per  il testo dell'art. 58-bis, comma 2, del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 2.