Art. 16.
                     Disposizioni amministrative

  1.  Nei confronti del presidente, dei membri e del segretario della
commissione  giudicatrice  e  dei  comitati  di vigilanza nonche' del
personale addetto alla vigilanza, di cui all'articolo 5, si applicano
le disposizioni amministrative di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
          Nota all'art 16:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, vedi nota alle premesse;
          si riporta il testo dell'art. 18:
              "Art.  18  (Compensi).  - 1. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato di concerto con il
          Ministro  del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di
          concorso,  i  compensi  da  corrispondere al presidente, ai
          membri  ed  al  segretario  delle commissioni esaminatrici,
          nonche' al personale addetto alla vigilanza.
              2. La  misura  dei  compensi  indicati nel comma 1 puo'
          essere   aggiornata,   ogni   triennio,   con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo
          della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".