Art. 16. Disposizioni amministrative 1. Nei confronti del presidente, dei membri e del segretario della commissione giudicatrice e dei comitati di vigilanza nonche' del personale addetto alla vigilanza, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni amministrative di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art 16: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 18: "Art. 18 (Compensi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza. 2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".