Art. 17.
                      Rinnovo della valutazione

  1.  La  commissione  giudicatrice che debba procedere al riesame di
una  valutazione  "a  scelta  per  esami"  o  al  suo rinnovo perche'
annullata   d'ufficio   o  in  seguito  ad  accoglimento  di  ricorso
giurisdizionale  o  di  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilita' dei membri ordinari
e  supplenti gia' nominati per l'effettuazione della procedura cui si
riferisce   la   valutazione  da  riesaminare  ovvero  annullata,  e'
integrata con personale parigrado di quello indisponibile.
  2.  Il  personale  in  sostituzione  di  cui  al  comma  1,  scelto
preferibilmente   tra   coloro   gia'  nominati  membri  di  analoghe
commissioni  giudicatrici  "a  scelta  per  esami",  e'  nominato con
determinazione  del  comandante  generale,  ovvero  dell'autorita' da
questi delegata.
  3.  Le  modalita' di adeguamento della commissione giudicatrice, di
cui  al  comma  1,  si  applicano  comunque  in sede di rinnovo delle
valutazioni  "a  scelta  per  esami" da effettuarsi dopo l'entrata in
vigore del presente decreto.