Art. 17. Rinnovo della valutazione 1. La commissione giudicatrice che debba procedere al riesame di una valutazione "a scelta per esami" o al suo rinnovo perche' annullata d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilita' dei membri ordinari e supplenti gia' nominati per l'effettuazione della procedura cui si riferisce la valutazione da riesaminare ovvero annullata, e' integrata con personale parigrado di quello indisponibile. 2. Il personale in sostituzione di cui al comma 1, scelto preferibilmente tra coloro gia' nominati membri di analoghe commissioni giudicatrici "a scelta per esami", e' nominato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. 3. Le modalita' di adeguamento della commissione giudicatrice, di cui al comma 1, si applicano comunque in sede di rinnovo delle valutazioni "a scelta per esami" da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.