Art. 18. Disposizioni di coordinamento 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente stabilito, con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre 2001, si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001. 3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati sino a quel momento sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, in vigore fino al giorno precedente.
Nota all'art. 18: - Per l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, vedi nota alle premesse; si' riporta il testo dell'art. 15, comma 2 e 16, comma 1: "Art.15 (Correttivi). (Omissis). 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto". (Omissis). "Art. 16 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni introdotte dall'art. 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1 gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001. (Omissis). - Per il testo della tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 3. - Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota alle premesse.