Art. 18.
                    Disposizioni di coordinamento

  1.  Ai  sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28
febbraio  2001,  n.  67,  le  disposizioni  del  presente  decreto si
applicano,  ove  non  diversamente  stabilito,  con  riferimento alle
procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla
data di entrata in vigore dello stesso.
  2.  Ai  sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67, le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre
2001,  si  effettuano  secondo  le  modalita' di cui alla tabella D/2
allegata  al  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 199, in vigore
alla medesima data del 31 dicembre 2001.
  3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano
comunque  validi  gli  atti  ed  i provvedimenti adottati sino a quel
momento  sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli
effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici sorti sulla base delle
norme  di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n.
424, in vigore fino al giorno precedente.
 
          Nota all'art. 18:
              -  Per  l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio
          2001,  n. 67, vedi nota alle premesse; si' riporta il testo
          dell'art. 15, comma 2 e 16, comma 1:
              "Art.15 (Correttivi).
          (Omissis).
              2. La  disposizione  di  cui al comma 1, si applica con
          riferimento  alle  procedure  di  avanzamento "a scelta per
          esami non ancora avviate alla data di entrata in vigore del
          presente decreto".
          (Omissis).
              "Art.  16  (Entrata  in  vigore).  - 1. Le disposizioni
          introdotte  dall'art.  58-bis  del decreto di inquadramento
          entrano  in  vigore dal 1 gennaio 2002. Fino al 31 dicembre
          2001,  le  procedure di avanzamento al grado di maresciallo
          aiutante  si  effettuano  secondo  le modalita' di cui alla
          tabella  D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore
          alla medesima data del 31 dicembre 2001.
          (Omissis).
              -  Per  il  testo della tabella D/2 allegata al decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 3.
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota alle premesse.