Art. 2 Promozioni conferibili e modalita' di svolgimento delle procedure di valutazione 1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorita' da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente: a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; b) modalita' e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure; c) sedi e diario delle prove di esame; d) programmi d'esame distinti per ciascun contingente; e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per ciascuna prova d'esame nonche' il tempo massimo concesso per l'effettuazione di ogni prova d'esame; f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione per i marescialli capo che, nei prescritti giorni di effettuazione delle prove d'esame, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento; g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.
Nota all'art. 2: - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 58-bis: "Art.58-bis (Avanzamento al grado di maresciallo aiutante). - 1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene: a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata di cui all'art. 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta alla quale sono ammessi i marescialli capo: 1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto; 2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientrati nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura valutativa "a scelta per esami di cui all'art. 58, comma 3. 2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta , in deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine gia' acquisito nel comune ruolo di provenienza. 3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unita'. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a). 4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutante, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta ed "a scelta per esami , di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non puo' superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori. 5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi "a scelta per esami ".