Art. 2
                 Promozioni conferibili e modalita'
            di svolgimento delle procedure di valutazione

  1.  Con  determinazione  del  comandante  generale della Guardia di
finanza, ovvero dell'autorita' da questi delegata, da pubblicarsi sul
Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:
a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di
   valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare
   in   relazione   alle   esigenze   istituzionali   del   Corpo   e
   proporzionalmente  alla  forza  organica di ciascun contingente ai
   sensi dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,
   n. 199;
b) modalita'   e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
   ammissione alle procedure;
c) sedi e diario delle prove di esame;
d) programmi d'esame distinti per ciascun contingente;
e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per ciascuna
   prova    d'esame   nonche'   il   tempo   massimo   concesso   per
   l'effettuazione di ogni prova d'esame;
f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione per i marescialli
   capo  che,  nei  prescritti  giorni  di  effettuazione delle prove
   d'esame,   si  trovino  in  particolari  situazioni  di  legittimo
   impedimento;
g) ogni   altra  misura  organizzativa  ritenuta  necessaria  per  un
   corretto svolgimento delle procedure di valutazione.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo
          dell'art. 58-bis:
              "Art.58-bis (Avanzamento   al   grado   di  maresciallo
          aiutante). - 1. L'avanzamento   al   grado  di  maresciallo
          aiutante avviene:
                a) per  il 70% dei posti disponibili, da stabilire al
          31 dicembre  di  ogni anno nell'ambito della determinazione
          del  comandante  generale  o  dell'autorita'  dal  medesimo
          delegata   di   cui  all'art.  54,  mediante  procedura  di
          avanzamento "a scelta alla quale sono ammessi i marescialli
          capo:
                  1) che   abbiano  maturato  il  periodo  minimo  di
          permanenza  nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata
          al presente decreto;
                  2)  iscritti  nei  quadri  di  avanzamento  ma  non
          rientrati  nel numero delle promozioni annuali da conferire
          "a  scelta  con  riferimento  alle  aliquote di valutazione
          determinate negli anni precedenti;
                b) per   il   restante  30%  dei  posti  disponibili,
          mediante  procedura  valutativa  "a scelta per esami di cui
          all'art. 58, comma 3.
              2. I  marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel
          quadro   di   avanzamento   "a  scelta  ,  in  deroga  alle
          disposizioni  di cui all'art. 58, comma 2, sono promossi al
          grado   superiore,   nel   limite  dei  posti  disponibili,
          nell'ordine  di merito del quadro medesimo e decorrenza dal
          1  gennaio  dell'anno successivo a quello nel quale si sono
          verificate   le   vacanze.   Gli   stessi,  nel  ruolo  dei
          marescialli  aiutanti,  sono  iscritti  mantenendo l'ordine
          gia' acquisito nel comune ruolo di provenienza.
              3. Le  procedure di avanzamento "a scelta per esami non
          possono   essere   indette   qualora  i  posti  disponibili
          riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento
          unita'.  In  tal  caso,  gli  stessi  sono  devoluti per la
          procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a).
              4. Il  numero  delle promozioni al grado di maresciallo
          aiutante,   da   attribuire   mediante   le   procedure  di
          avanzamento  "a scelta ed "a scelta per esami , di cui alla
          tabella D/2 allegata al presente decreto, non puo' superare
          annualmente   il  limite  di  un  trentesimo  dell'organico
          previsto per il ruolo ispettori.
              5. I  marescialli  capo  promossi ai sensi del comma 1,
          lettera  a),  precedono  nel ruolo, a parita' di anzianita'
          assoluta, quelli promossi "a scelta per esami ".