Art. 3. Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capo in possesso dei requisiti fissati dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultino: a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, con provvedimenti passati in giudicato, sanzioni penali per delitti non colposi; b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della "consegna di rigore"; c) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a "nella media" o giudizio equivalente; d) non essere sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 2, risultino non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo. In qualsiasi momento delle procedure di valutazione, sono altresi' esclusi, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei medesimi requisiti. 3. Con analoga determinazione di cui al comma 2, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che nel periodo compreso tra la scadenza del termine indicato al comma 1 e la data di formazione del quadro di avanzamento "a scelta per esami": a) abbiano visto concludersi a loro carico un procedimento penale per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero con applicazione di sanzioni penali definitive conseguenti ad altri procedimenti speciali di cui al libro sesto del codice di procedura penale; b) abbiano riportato una qualsiasi sanzione disciplinare pari o piu' grave della "consegna di rigore"; c) abbiano visto espresso nei loro confronti parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Nota all'art. 3: - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo della tabella D/2: "progressione di carriera per i sottufficiali appartenenti al ruolo "ispettori" ===================================================================== | | | Forme Grado | | Requisiti | d'avanzamento ===================================================================== Da |A | | --------------------------------------------------------------------- | |2 anni di | |Maresciallo |permanenza nel | Maresciallo |Ordinario |grado |ad anzianita' --------------------------------------------------------------------- | |7 anni di | Maresciallo | |permanenza nel | Ordinario |Maresciallo Capo|grado |a scelta --------------------------------------------------------------------- | |1 giorno di | | |permanenza nel | | |grado ovvero 8 | | |anni di | |Maresciallo |permanenza nel |a scelta per Maresciallo Capo|Aiutante |grado |esami (1) --------------------------------------------------------------------- | | |a scelta --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | Aiutante | | | (1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami , ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, e' determinato come segue: - nel quadriennio 1995-1998: 1.000 unita' all'anno; - a decorrere dal 1999: unita' non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori ". - Il decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182; si riporta il testo dell'art. 15: "Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione. 2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non piu' di due anni.".