Art. 3.
Requisiti per l'ammissione alle  procedure  di valutazione e cause di
                             esclusione

  1.  Sono  ammessi  a  partecipare alle procedure di valutazione per
l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capo in possesso dei
requisiti  fissati  dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, risultino:
    a)  non  aver  riportato,  nell'ultimo biennio, con provvedimenti
passati in giudicato, sanzioni penali per delitti non colposi;
    b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari
pari o piu' gravi della "consegna di rigore";
    c)   aver  conseguito  in  sede  di  valutazione  caratteristica,
nell'ultimo  triennio,  una  qualifica  almeno pari a "nella media" o
giudizio equivalente;
    d)  non essere sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa, per un
periodo  non  inferiore  a  sessanta  giorni, per qualsivoglia motivo
concessa ai sensi delle vigenti disposizioni.
  2.    Con    determinazione   del   comandante   generale,   ovvero
dell'autorita'  da  questi  delegata, sono esclusi dalle procedure di
valutazione,  a  titolo  definitivo,  gli  ispettori che alla data di
scadenza   del   termine   per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 2,
risultino  non  in  possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
presente   articolo.   In   qualsiasi   momento  delle  procedure  di
valutazione,   sono   altresi'  esclusi,  a  titolo  definitivo,  gli
ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei
medesimi requisiti.
  3. Con analoga determinazione di cui al comma 2, sono esclusi dalle
procedure  di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che nel
periodo compreso tra la scadenza del termine indicato al comma 1 e la
data di formazione del quadro di avanzamento "a scelta per esami":
    a) abbiano visto concludersi a loro carico un procedimento penale
per  delitto  non  colposo,  con  sentenza  passata  in giudicato, di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su richiesta delle parti,
ovvero  con applicazione di sanzioni penali definitive conseguenti ad
altri  procedimenti  speciali  di  cui  al  libro sesto del codice di
procedura penale;
    b)  abbiano  riportato una qualsiasi sanzione disciplinare pari o
piu' grave della "consegna di rigore";
    c)   abbiano   visto  espresso  nei  loro  confronti  parere  non
favorevole  alla  promozione  da  parte  della  competente  autorita'
giudiziaria,  ai  sensi  dell'articolo  15 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo
          della tabella D/2:

            "progressione di carriera per i sottufficiali
                  appartenenti al ruolo "ispettori"

=====================================================================
                |                |                 |      Forme
     Grado      |                |    Requisiti    |  d'avanzamento
=====================================================================
Da              |A               |                 |
---------------------------------------------------------------------
                |                |2 anni di        |
                |Maresciallo     |permanenza nel   |
Maresciallo     |Ordinario       |grado            |ad anzianita'
---------------------------------------------------------------------
                |                |7 anni di        |
Maresciallo     |                |permanenza nel   |
Ordinario       |Maresciallo Capo|grado            |a scelta
---------------------------------------------------------------------
                |                |1 giorno di      |
                |                |permanenza nel   |
                |                |grado ovvero 8   |
                |                |anni di          |
                |Maresciallo     |permanenza nel   |a scelta per
Maresciallo Capo|Aiutante        |grado            |esami (1)
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |a scelta
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo     |                |                 |
Aiutante        |                |                 |

    (1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami ,
ai  sensi  dell'art.  58  del  presente  decreto, e' determinato come
segue:
      - nel quadriennio 1995-1998: 1.000 unita' all'anno;
      -  a  decorrere dal 1999: unita' non superiori ad un trentesimo
della forza organica del ruolo "Ispettori ".

              - Il   decreto  legislativo  28 luglio  1989.  n.  271,
          recante   "Norme   di   attuazione,   di   coordinamento  e
          transitorie  del  codice di procedura penale" e' pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del
          5 agosto 1989, n. 182; si riporta il testo dell'art. 15:
              "Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti
          alle  sezioni  di  polizia  giudiziaria  non possono essere
          disposte   senza   il  parere  favorevole  del  procuratore
          generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio
          presso cui e' istituita la sezione.
              2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi
          o  specifici  settori o articolazioni di questi non possono
          essere  disposte senza il parere favorevole del procuratore
          generale presso la Corte di appello e del procuratore della
          Repubblica presso il tribunale.
              3. Le  disposizioni  dei commi 1 e 2 si applicano anche
          quando  l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di
          polizia giudiziaria da non piu' di due anni.".