Art. 4 Comunicazioni agli ispettori partecipanti 1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalita' ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. 2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito: a) conseguito nella prova di cultura generale, di cui all'articolo 6; b) conseguito nella prova di preparazione tecnico-professionale, di cui all'articolo 7; c) definitivo conseguito nelle prove d'esame, di cui all'articolo 9; d) definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, comma 3; e) finale conseguito nelle procedure di valutazione, di cui all'articolo 12. 3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.