Art. 4
              Comunicazioni agli ispettori partecipanti

  1.  Gli  ispettori  che  non  abbiano avuto notizia dell'esclusione
dalle  procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le
modalita' ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del
comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata.
  2.  Agli  ispettori  partecipanti  alle procedure di valutazione e'
data comunicazione del punteggio di merito:
a) conseguito nella prova di cultura generale, di cui all'articolo 6;
b) conseguito  nella  prova di preparazione tecnico-professionale, di
   cui all'articolo 7;
c) definitivo conseguito nelle prove d'esame, di cui all'articolo 9;
d) definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio
   e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, comma 3;
e) finale   conseguito   nelle   procedure  di  valutazione,  di  cui
   all'articolo 12.
  3.  Fatto  salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
ogni  eventuale  comunicazione  effettuata  a mezzo pubblicazione sul
Foglio  d'ordini  del  Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei
confronti di tutti gli interessati.