Art. 5
                      Commissione giudicatrice

  1.    Con    determinazione   del   comandante   generale,   ovvero
dell'autorita'  da  questi delegata, e' nominata apposita commissione
giudicatrice  per  le  procedure  di valutazione per l'avanzamento "a
scelta  per  esami"  al grado di maresciallo aiutante, competente sia
per la valutazione delle prove d'esame che dei precedenti di servizio
e  dei  titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono
nominati i membri supplenti.
  2.  La  commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da
un  ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre
che dal presidente:
a) da due ufficiali superiori del Corpo, membri;
b) da  due  ufficiali  inferiori  del  Corpo,  membri, di cui uno con
   funzioni anche di segretario della commissione;
c) da  due  ispettori del Corpo con il grado di maresciallo aiutante,
   membri,  di  cui  uno appartenente al contingente di mare, che non
   siano  gia' componenti della commissione permanente di avanzamento
   di  cui  all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che
   siano,   altresi',   in  grado  di  far  parte  della  commissione
   giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.
  3.  Un  ufficiale  superiore  ovvero  inferiore  della  commissione
giudicatrice  indicata  al  comma 2, e' rappresentato da un ufficiale
appartenente al ruolo aeronavale del Corpo.
  4.  La  commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento
dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro
personale   specializzato   e/o   tecnico.   Con  determinazione  del
comandante  generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, viene
nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.
  5.    Con    determinazione   del   comandante   generale,   ovvero
dell'autorita'  da  questi  delegata, e' costituito, laddove le prove
d'esame  abbiano luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per
ciascuna  sede,  presieduto  da almeno un ufficiale del Corpo membro,
titolare  o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma
2.
  6.  Ciascun  comitato  di  vigilanza  e'  composto  da  almeno  due
ufficiali  e  da  uno  o  piu'  marescialli  aiutanti, di cui il meno
anziano svolge le funzioni di segretario.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  l'argomento della legge 10 maggio 1983, n. 212,
          vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 31:
              "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento
          ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi
          quadri,  e'  istituita  una  commissione  permanente presso
          ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma
          dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro
          tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
              Per   ciascuna   commissione   sono   nominati   membri
          supplenti".