Art. 5 Commissione giudicatrice 1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione delle prove d'esame che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti. 2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente: a) da due ufficiali superiori del Corpo, membri; b) da due ufficiali inferiori del Corpo, membri, di cui uno con funzioni anche di segretario della commissione; c) da due ispettori del Corpo con il grado di maresciallo aiutante, membri, di cui uno appartenente al contingente di mare, che non siano gia' componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione. 3. Un ufficiale superiore ovvero inferiore della commissione giudicatrice indicata al comma 2, e' rappresentato da un ufficiale appartenente al ruolo aeronavale del Corpo. 4. La commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza. 5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' costituito, laddove le prove d'esame abbiano luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2. 6. Ciascun comitato di vigilanza e' composto da almeno due ufficiali e da uno o piu' marescialli aiutanti, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.
Nota all'art. 5: - Per l'argomento della legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 31: "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti".