Art. 6
                      Prova di cultura generale

  1.   I  questionari  della  prova  di  cultura  generale,  indicati
all'articolo  1,  sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La
stessa  commissione  procede  alla  correzione  di  tali  questionari
attribuendo   a   ciascun   elaborato,   anche   attraverso   sistemi
automatizzati,  un  punteggio espresso in trentesimi, con facolta' di
attribuzione  di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio
cosi'  espresso  costituisce  il punteggio di merito conseguito nella
prova di cultura generale.
  2.  La  commissione giudicatrice, al termine della correzione della
prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti
per  contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto
la  medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il
mancato   conseguimento   del   punteggio  minimo  richiesto,  ovvero
l'espulsione    dalla    prova    d'esame,   determina   l'esclusione
dell'ispettore dalle procedure di valutazione.
  3.  Sono  ammessi  alla prova di preparazione tecnico-professionale
gli  ispettori  che  conseguono un punteggio di merito nella prova di
cultura generale di almeno diciotto trentesimi.
  4.   Per  l'effettuazione  della  prova  di  cultura  generale,  si
osservano  le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo
periodo,  13  e  15,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  9 maggio 1994. n. 487, vedi nota alle premesse;
          si  riporta  il  testo degli articoli 11, comma 1, 13 e 15,
          comma 1:
              "Art.  11  (Adempimenti  della commissione). - 1. Prima
          dell'inizio   delle   prove   concorsuali  la  commissione,
          considerato   il  numero  dei  concorrenti,  stabilisce  il
          termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I
          componenti,  presa  visione  dell'elenco  dei partecipanti,
          sottoscrivono   la   dichiarazione   che   non   sussistono
          situazioni  di  incompatibilita' tra essi ed i concorrenti,
          ai  sensi  degli  articoli  51 e 52 del codice di procedura
          civile".
          (Omissis).
              "Art.13 (Adempimenti   dei   concorrenti   durante   lo
          svolgimento  delle  prove  scritte).  - 1. Durante le prove
          scritte  non  e'  permesso ai concorrenti di comunicare tra
          loro  verbalmente  o  per  iscritto,  ovvero di mettersi in
          relazione  con  altri,  salvo  che con gli incaricati della
          vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
              2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente,
          a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e
          la firma di un componente della commissione esaminatrice o,
          nel  caso  di svolgimento delle prove in localita' diverse,
          da un componente del comitato di vigilanza.
              3. I  candidati  non possono portare carta da scrivere,
          appunti  manoscritti,  libri  o  pubblicazioni di qualunque
          specie.  Possono  consultare  soltanto i testi di legge non
          commentati  ed  autorizzati  dalla commissione, se previsti
          dal bando di concorso, ed i dizionari.
              4. Il  concorrente  che  contravviene alle disposizioni
          dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in
          parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
          caso  in  cui  risulti  che  uno  o  piu' candidati abbiano
          copiato,  in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei
          confronti di tutti i candidati coinvolti.
              5. La   commissione   esaminatrice  o  il  comitato  di
          vigilanza  curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
          hanno  facolta'  di  adottare  i provvedimenti necessari. A
          tale   scopo,  almeno  due  dei  rispettivi  membri  devono
          trovarsi  nella  sala  degli  esami.  La mancata esclusione
          all'atto  della  prova  non  preclude  che l'esclusione sia
          disposta in sede di valutazione delle prove medesime".
              "Art.  15  (Processo verbale delle operazioni d'esame e
          formazione  delle graduatorie). - 1. Di tutte le operazioni
          di  esame  e  delle  deliberazioni  prese dalla commissione
          esaminatrice,  anche  nel  giudicare  i  singoli lavori, si
          redige  giorno  per giorno un processo verbale sottoscritto
          da tutti i commissari e dal segretario".
          (Omissis).