Art. 6 Prova di cultura generale 1. I questionari della prova di cultura generale, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio cosi' espresso costituisce il punteggio di merito conseguito nella prova di cultura generale. 2. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione. 3. Sono ammessi alla prova di preparazione tecnico-professionale gli ispettori che conseguono un punteggio di merito nella prova di cultura generale di almeno diciotto trentesimi. 4. Per l'effettuazione della prova di cultura generale, si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 6: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994. n. 487, vedi nota alle premesse; si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 1: "Art. 11 (Adempimenti della commissione). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". (Omissis). "Art.13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di vigilanza. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime". "Art. 15 (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie). - 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". (Omissis).