Art. 7
             Prova di preparazione tecnico-professionale

  1.  Ferma  restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3,
l'ammissione  alla  prova  di  preparazione  tecnico-professionale e'
comunicata  agli  ispettori  interessati almeno quindici giorni prima
dell'effettuazione della stessa.
  2. I questionari della prova di preparazione tecnico-professionale,
indicati   all'articolo   1,   sono   predisposti  dalla  commissione
giudicatrice.  La  stessa commissione procede alla correzione di tali
questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi
automatizzati,  un  punteggio espresso in trentesimi, con facolta' di
attribuzione  di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio
cosi'  espresso  costituisce  il punteggio di merito conseguito nella
prova di preparazione tecnico-professionale.
  3.  La  commissione giudicatrice, al termine della correzione della
prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti
per  contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto
la  medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il
mancato   conseguimento   del   punteggio  minimo  richiesto,  ovvero
l'espulsione    dalla    prova    d'esame,   determina   l'esclusione
dell'ispettore dalle procedure di valutazione.
  4.  Sono  ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei
titoli  conseguiti,  gli  ispettori  che  conseguono  un punteggio di
merito  nella  prova  di preparazione tecnico-professionale di almeno
diciotto trentesimi.
  5.    Per    l'effettuazione    della    prova    di   preparazione
tecnico-professionale,  si  osservano  le  disposizioni  recate dagli
articoli  11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Per  il  testo  degli articoli 11, comma 1, 13 e 15,
          comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.