Art. 7 Prova di preparazione tecnico-professionale 1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, l'ammissione alla prova di preparazione tecnico-professionale e' comunicata agli ispettori interessati almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della stessa. 2. I questionari della prova di preparazione tecnico-professionale, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio cosi' espresso costituisce il punteggio di merito conseguito nella prova di preparazione tecnico-professionale. 3. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione. 4. Sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, gli ispettori che conseguono un punteggio di merito nella prova di preparazione tecnico-professionale di almeno diciotto trentesimi. 5. Per l'effettuazione della prova di preparazione tecnico-professionale, si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.