Art. 8 Mancata presentazione alle prove d'esame 1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento di ciascuna delle prove d'esame, sara' considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione. 2. Per ciascuna prova d'esame, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti.