Art. 8
              Mancata presentazione alle prove d'esame

  1.   L'ispettore   che,   regolarmente  convocato  anche  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  lo svolgimento di ciascuna delle
prove  d'esame,  sara'  considerato  rinunciatario  ed  escluso dalle
procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione.
  2.  Per  ciascuna prova d'esame, la commissione giudicatrice redige
appositi    elenchi   nominativi,   distinti   per   contingente   di
appartenenza, degli ispettori risultati assenti.