Art. 9
             Adempimenti della commissione giudicatrice
                   al termine delle prove d'esame

  1.  La  commissione giudicatrice, al termine della prova d'esame di
cui  all'articolo 7, compila appositi elenchi, in ordine alfabetico e
distinti  per  contingente, con l'indicazione del punteggio di merito
definitivo  conseguito  nelle  prove  d'esame dagli ispettori ammessi
alla  fase  di  valutazione  dei  precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti.
  2.  A  tal  fine,  i  punteggi riportati da ciascun ispettore nelle
singole  prove  di  esame  sono  sommati  tra  loro e il totale cosi'
ottenuto e' diviso per due. Il quoziente cosi' determinato, calcolato
al  centesimo di punto, costituisce il punteggio di merito definitivo
relativo alla valutazione delle prove d'esame di ciascun ispettore.
  3.   Per  l'esecuzione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente
articolo,  si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Per  il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, vedi
          nota all'art. 6.