Art. 9 Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame 1. La commissione giudicatrice, al termine della prova d'esame di cui all'articolo 7, compila appositi elenchi, in ordine alfabetico e distinti per contingente, con l'indicazione del punteggio di merito definitivo conseguito nelle prove d'esame dagli ispettori ammessi alla fase di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. 2. A tal fine, i punteggi riportati da ciascun ispettore nelle singole prove di esame sono sommati tra loro e il totale cosi' ottenuto e' diviso per due. Il quoziente cosi' determinato, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di merito definitivo relativo alla valutazione delle prove d'esame di ciascun ispettore. 3. Per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.