Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) "lattanti" i soggetti con meno di dodici mesi di eta';
    b) "alimenti  dietetici  destinati  a  fini  medici  speciali"  i
prodotti  alimentari  per  fini  nutrizionali particolari, lavorati o
formulati  in maniera speciale e destinati alla dieta di pazienti, da
utilizzare  sotto  controllo  medico.  Tali  prodotti  sono destinati
all'alimentazione  completa  o  parziale  di  pazienti che presentano
alterazioni,  disturbi  o  disordini  della  capacita' di assunzione,
digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni
o  di determinati nutrienti contenuti negli alimenti o di metaboliti.
Essi   sono   altresi'   destinati  a  pazienti  con  altre  esigenze
nutrizionali dettate da motivi clinici e il cui equilibrio alimentare
non puo' essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime
dietetico,   ne'   mediante   altri   alimenti  a  fini  nutrizionali
particolari, ne' con una combinazione di entrambi.
  2.  Gli  alimenti  dietetici  destinati  a  fini medici speciali si
dividono in tre categorie:
    a) alimenti  completi  dal  punto  di  vista nutrizionale con una
formulazione  standard  delle  sostanze  nutrienti che, se utilizzati
secondo  le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica
fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati;
    b) alimenti  completi  dal  punto  di  vista nutrizionale con una
formulazione   di   sostanze  nutrienti  adattata  ad  una  specifica
malattia,  un  disturbo  o  uno  stato  patologico che, se utilizzati
secondo  le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica
fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati;
    c) alimenti  incompleti  dal  punto di vista nutrizionale con una
formulazione  standard  o  adattata  ad  una  specifica  malattia, un
disturbo  o  uno  stato  patologico  che  non  sono  adatti ad essere
utilizzati come unica fonte di nutrimento.
  3.  Gli alimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere
utilizzati anche per sostituire parzialmente o integrare la dieta del
paziente.