Art. 3.
                              Requisiti

  1.  Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali debbono
essere  conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento ed ai
criteri di composizione di cui all'allegato.
  2. La formulazione degli alimenti dietetici destinati a fini medici
speciali  e'  basata su principi attendibili di medicina e di scienza
dell'alimentazione.  Il  loro  consumo,  secondo  le  istruzioni  del
produttore,  deve  essere sicuro, salutare e rispondere efficacemente
alle  particolari  esigenze  nutrizionali delle categorie di soggetti
cui   sono   destinati,  in  base  a  dati  scientifici  generalmente
riconosciuti.