Art. 4.
                            Etichettatura

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4 del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  111,  l'etichettatura oggetto del
presente  regolamento deve riportare, in lingua italiana, le seguenti
diciture   obbligatorie,   quando   sono   aggiuntive   o   ulteriori
specificazioni  rispetto  a  quelle  prescritte  dal  citato  decreto
legislativo n. 111 del 1992:
    a) la  dicitura  "Alimento  dietetico  destinato  a  fini  medici
speciali";
    b) l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ
e  kcal  e  il  tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in
forma  numerica,  per 100 g o 100 ml di prodotto cosi' come contenuto
nella  confezione  o,  se  del  caso,  per 100 g o 100 ml di prodotto
pronto  per  il  consumo  secondo  le istruzioni del produttore. Tali
informazioni  possono  in  aggiunta essere espresse anche per razione
quantificata  sull'etichetta  o  per  porzione,  a condizione che sia
indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione;
    c) l'indicazione  del  tenore  medio  di  ciascuna delle sostanze
minerali  e  delle  vitamine  elencate  nell'allegato e contenute nel
prodotto,  espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto
cosi' come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100
ml  di  prodotto  pronto  per  il  consumo  secondo le istruzioni del
produttore.  Tali  informazioni  possono  in aggiunta essere espresse
anche  per  razione  quantificata  sull'etichetta  o  per porzione, a
condizione  che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella
confezione;
    d) l'indicazione del tenore delle componenti, rispettivamente, di
proteine,  di carboidrati e di grassi e/o di altre sostanze nutrienti
e  dei  relativi  componenti  che dovrebbero essere dichiarati per il
corretto  uso  specifico del prodotto, espresso in forma numerica per
100  g  o 100 ml di prodotto cosi' come contenuto nella confezione o,
se  del  caso,  per  100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo
secondo  le  istruzioni  del produttore. Tali informazioni possono in
aggiunta    essere    espresse   anche   per   razione   quantificata
sull'etichetta  o  per  porzione,  a  condizione  che sia indicato il
numero delle porzioni contenute nella confezione;
    e) se del caso, informazioni sull'osmolalita' e l'osmolarita' del
prodotto;
    f) informazioni  sull'origine  e la natura delle proteine o degli
idrolisati proteici presenti nel prodotto;
    g) la dicitura: "Avvertenza importante" seguita da:
      1)  l'indicazione  che il prodotto deve essere utilizzato sotto
la sorveglianza di un medico;
      2)  l'indicazione che il prodotto e' adatto o non e' adatto per
essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;
      3)  se  del  caso, l'indicazione che il prodotto e' destinato a
consumatori di una certa fascia d'eta';
      4)  se  del caso, l'indicazione che il prodotto puo' comportare
rischi  per  la  salute se consumato da persone che non presentano la
malattia,  il disturbo o lo stato patologico specifico per i quali il
prodotto e' indicato;
    h) la dicitura "Indicato per il regime alimentare di" seguita dal
nome  della  malattia,  del  disturbo  o dello stato patologico per i
quali il prodotto e' indicato;
    i)  se  del  caso,  un'avvertenza  sulle  opportune precauzioni e
controindicazioni;
    l)  la  descrizione  delle proprieta' o delle caratteristiche che
spieghino  l'utilita' del prodotto per quanto riguarda in particolare
l'aumento,  la  riduzione,  l'eliminazione o comunque una modifica di
determinate  sostanze nutrienti e i motivi che giustificano l'uso del
prodotto;
    m) le  modalita'  di  assunzione  del  prodotto  e,  se del caso,
l'avvertenza che non deve essere somministrato per via parenterale;
    n) in tutti i casi nei quali sia necessario, le istruzioni per la
corretta  preparazione,  l'uso  e  la conservazione del prodotto dopo
apertura del contenitore.
 
          Nota all'art. 4:
              -  L'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          111, cosi' recita:
              "Art.  4  - 1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1,
          destinati  al consumatore finale devono riportare in lingua
          italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni:
                a) la  denominazione  di  vendita, accompagnata dalla
          indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari;
          per  i  prodotti  di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) la
          denominazione    di    vendita   e'   invece   accompagnata
          dall'indicazione della loro destinazione;
                b) l'elenco degli ingredienti;
                c)   gli   elementi  particolari  della  composizione
          qualitativa  e  quantitativa  o  il  processo  speciale  di
          fabbricazione   che   conferiscano   al   prodotto  le  sue
          caratteristiche nutrizionali particolari;
                d) il quantitativo netto;
                e) il termine minimo di conservazione;
                f) le  modalita'  di conservazione e di utilizzazione
          qualora    sia   necessaria   l'adozione   di   particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
                g) le  istruzioni per l'uso, quando la loro omissione
          non  consente all'acquirente di fare un uso appropriato del
          prodotto alimentare;
                h) il  tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr
          o  100  ml  di  prodotto  commercializzato  e per quantita'
          proposta da consumare se il prodotto e' cosi' presentato;
                i) l'indicazione   in   kilocalorie   (kcal)   o   in
          kilojoules (kj) del valore energetico per 100 g o 100 ml di
          prodotto  e,  se  il  prodotto  e'  cosi'  presentato,  per
          quantita'  proposta  da  consumare.  Tale  indicazione puo'
          essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore
          a  50  kj  (12  kcal)  per  100  g ovvero valore energetico
          inferiore  a  50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto
          contenga  dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal)
          (2/b);
                l)  il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o
          di un venditore stabilito nella Comunita' europea;
                m) la  sede  dello stabilimento di fabbricazione o di
          confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in
          Italia per la vendita sul territorio nazionale;
                n) il  luogo  di  origine  o  di  provenienza qualora
          l'omissione  di tale indicazione possa indurre in errore il
          consumatore   finale   circa  l'origine  e  la  provenienza
          effettiva del prodotto alimentare.
              2.   Per   i  prodotti  di  cui  all'allegato  1  sulla
          confezione  vanno riportati anche la composizione analitica
          centesimale    e   gli   estremi   del   provvedimento   di
          autorizzazione.
              3.  Sulla  confezione  dei  prodotti  alimentari di cui
          all'art.  1, comma 2, lettere a) e b) puo' essere riportata
          l'indicazione "dietetico o di "regime .".