Art. 5.
                         Commercializzazione

  1.  Ai  fini  di  agevolare  e  rendere efficace il controllo sugli
alimenti  di cui al presente regolamento, il produttore o, qualora il
prodotto  sia fabbricato in un Paese terzo, l'importatore, al momento
della  loro  prima  commercializzazione  informa  il  Ministero della
salute, mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta.
  2.  Il  Ministero  della  salute  puo'  richiedere al fabbricante o
all'importatore  la  presentazione  dei lavori scientifici e dei dati
che  giustifichino  la  conformita'  del prodotto ai requisiti di cui
all'articolo 3.
  3.  Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 2 abbiano
formato  oggetto  di  una  pubblicazione  facilmente  accessibile, il
fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della
pubblicazione.
  4.  Qualora  i  prodotti presentino pericolo per la salute umana il
Ministero  della  salute  adotta ogni misura ritenuta necessaria e ne
informa  immediatamente  la  Commissione  europea  e  gli altri Stati
membri.
  5.   Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano  nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.