Art. 6.
                          Norma transitoria

  1.  E'  consentita  la  commercializzazione  di  alimenti dietetici
destinati   a   fini   medici   speciali  non  conformi  al  presente
regolamento,   purche'   conformi   a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  111,  fino allo smaltimento delle
scorte  e  comunque  non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione il presente regolamento si applica, per le regioni
e   le  province  autonome  che  non  abbiano  ancora  provveduto  al
recepimento  della direttiva 1999/21/CE, fino alla data di entrata in
vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
9 aprile 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 28
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
          citato nelle premesse.