(Allegato)
                                                             Allegato 
                                                    (art. 3, comma 1) 
 
Composizione essenziale degli alimenti  dietetici  destinati  a  fini
                           medici speciali 
 
    I  requisiti  riguardano  i  prodotti  pronti  per  il   consumo,
commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le  istruzioni
del produttore. 
    1. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  a),  destinati
specificamente ai lattanti,  contengono  le  vitamine  e  i  minerali
elencati nella tabella 1. 
    2. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b),  destinati
specificamente ai lattanti,  contengono  le  vitamine  e  i  minerali
elencati nella tabella 1, fatte salve le  modifiche  di  una  o  piu'
sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione  specifica  del
prodotto. 
    3. I livelli massimi di vitamine e di sostanze minerali contenute
nei prodotti di cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  c),  destinati
specificatamente ai lattanti non devono superare  i  valori  indicati
nella tabella 1, fatte salve le modifiche  di  una  o  piu'  sostanze
nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 
    4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dal loro
uso  specifico,  gli  alimenti  dietetici  destinati  a  fini  medici
speciali per i lattanti, devono  essere  conformi  alle  disposizioni
relative ad altre sostanze nutrienti  applicabili,  in  funzione  del
caso, agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento  di
cui al decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, e al
decreto del Ministro della sanita' 1 giugno 1998, n. 518. 
    5. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), diversi  da
quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine
e i minerali indicati nella tabella 2. 
    6. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), diversi  da
quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine
e i minerali come da indicazioni della  tabella  2,  fatte  salve  le
modifiche di una o piu'  sostanze  nutrienti  rese  necessarie  dalla
destinazione specifica del prodotto. 
    7. I livelli massimi di vitamine e  sostanze  minerali  contenuti
nei prodotti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera  c),  diversi  da
quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare  i
valori indicati nella tabella 2, fatte salve le modifiche  di  una  o
piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione  specifica
del prodotto.