Allegato (art. 3, comma 1) Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali I requisiti riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore. 1. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), destinati specificamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali elencati nella tabella 1. 2. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), destinati specificamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali elencati nella tabella 1, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 3. I livelli massimi di vitamine e di sostanze minerali contenute nei prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), destinati specificatamente ai lattanti non devono superare i valori indicati nella tabella 1, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dal loro uso specifico, gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti, devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutrienti applicabili, in funzione del caso, agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento di cui al decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, e al decreto del Ministro della sanita' 1 giugno 1998, n. 518. 5. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali indicati nella tabella 2. 6. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali come da indicazioni della tabella 2, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 7. I livelli massimi di vitamine e sostanze minerali contenuti nei prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori indicati nella tabella 2, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.