Art. 2. 1. Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria. 2. Alla regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3, comma 5, della legge, occorrenti per fare fronte alle spese di funzionamento del Comitato.
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.