Art. 2.
  1.  Il  Comitato  ha sede in Trieste presso la Giunta della regione
Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria.
  2.  Alla  regione  sono devolute le somme indicate dall'articolo 3,
comma  5,  della  legge,  occorrenti  per  fare  fronte alle spese di
funzionamento del Comitato.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  del  comma 5, dell'art. 3, della legge 23
          febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.