Art. 3. 1. La prima riunione del Comitato e' convocata dal Ministro per gli affari regionali. 2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonche' di attendere al normale funzionamento dell'organismo. 3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalita', un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.