Art. 3. 
  1. La prima riunione del Comitato e' convocata dal Ministro per gli
affari regionali. 
  2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza  dei
componenti,  il  Presidente,  al  quale  competono  le  funzioni   di
convocare il Comitato stesso  in  relazione  a  quanto  disposto  dal
successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni
in  riferimento  agli  specifici  interventi  previsti  dalla  legge,
nonche' di attendere al normale funzionamento dell'organismo. 
  3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge,  con
identiche modalita', un Vicepresidente tra  i  componenti  di  lingua
diversa da quella del Presidente. Il  Vicepresidente  sostituisce  il
Presidente nei casi di assenza od impedimento.