Art. 4. 1. Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in riferimento agli interventi ed alle problematiche individuati dalla legge, ne sia ravvisata l'opportunita' da parte dello stesso Presidente, ovvero sia stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti. 2. Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito del Presidente, persone estranee qualificate in materia, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.