Art. 4.
  1.  Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno
due   volte  ogni  anno,  ed  ogni  qualvolta,  in  riferimento  agli
interventi  ed  alle  problematiche  individuati  dalla legge, ne sia
ravvisata l'opportunita' da parte dello stesso Presidente, ovvero sia
stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti.
  2.  Alle  riunioni  del  Comitato  possono assistere, su invito del
Presidente,  persone  estranee  qualificate in materia, senza oneri a
carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Il  testo  del  comma 5, dell'art. 3, della legge 23
          febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.