Art. 6. 1. Possono essere presentati, per i lavori del Comitato, documenti in lingua slovena, accompagnati da una traduzione in lingua italiana, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 228