Art. 6. 
  1. Possono essere presentati, per i lavori del Comitato,  documenti
in lingua slovena, accompagnati da una traduzione in lingua italiana,
senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5,  della
legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2002 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002 
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 228