Articolo 18 (Misurazione del PM2,5) 1. Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM2,5. Il numero e l'ubicazione degli stessi sono determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanita', in modo da garantire la massima rappresentativita' dei livelli di PM2,5 sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10.