Articolo 33 (informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di benzene nell'aria ambiente, relativi ai dodici mesi precedenti, e affinche' tali informazioni siano aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile, ogni mese.
Nota all'art. 33: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 11.