Articolo 4 (Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati) 1. La verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' effettuata in base ai requisiti dell'allegato VII, sezione II. 2. La classificazione di cui al comma 1 e' riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame e' anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attivita' che influenzano i livelli nell'aria ambiente di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo.
Nota all'art. 4: - I commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 sono riportati nelle note alle premesse. Note all'art. 5: - L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente: "Art. 5 (Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente). - 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato 1 per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". - L'art. 12 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente: "Art. 12 (Trasmissione delle informazioni). - 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e): a) per le zone di cui all'art. 8, comma 1: 1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si e' verificato, nonche' i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non e' stato stabilito un margine di tolleranza; 2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento; 3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'art. 8, comma 3; 4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione; b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 9. L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita'. 2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea: a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b); b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3); c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione; d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'art. 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente; e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente di cui all'art. 5. 3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanita', comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di: a) approvare i dispositivi di misurazione; b) garantire la qualita' delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualita', in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualita'; c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione; d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualita' su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea. Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico". Nota all'art. 9: - L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 2.