Articolo 5 (Trasmissione delle informazioni) 1. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'agenzia nazionale dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, entro: a) 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo; b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio. 2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'ANPA, le informazioni di cui all'allegato X, sezione II. 3. La prima trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrata come previsto al comma 2, e' relativa: a) all'anno 2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo; b) all'anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio. 4. Nell'allegato XII e' riportato il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrate come previsto dal comma 2, nonche' delle informazioni di cui agli articoli 12 e 24 del presente decreto, relativamente a: biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo.