Art. 2.
Circostanza  aggravante  del  reato  previsto  dall'articolo 622  del
                            codice penale

  1.  All'articolo  622  del  codice  penale,  dopo il primo comma e'
inserito  il  seguente: "La pena e' aggravata se il fatto e' commesso
da  amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e'
commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.".
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  622  del  codice  penale,  come
          modificato  dal  decreto  legislativo  qui pubblicato e' il
          seguente:
              "Art.  622  (Rivelazione  di  segreto professionale). -
          Chiunque,  avendo  notizia, per ragione del proprio stato o
          ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
          lo  rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
          o  altrui  profitto,  e' punito, se dal fatto puo' derivare
          nocumento,  con la reclusione fino a un anno o con la multa
          da lire sessantamila a un milione.
              La  pena  e'  aggravata  se  il  fatto  e'  commesso da
          amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o
          se  e'  commesso da chi svolge la revisione contabile della
          societa'.
              Il   delitto   e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa.".