Art. 3.
            Responsabilita' amministrativa delle societa'

  1.  La  rubrica  della sezione III del decreto legislativo 8 giugno
2001,   n.   231,  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Responsabilita'
amministrativa da reato".
  2. Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' inserito il seguente:
  "Articolo  25-ter  (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in
materia   societaria   previsti   dal   codice  civile,  se  commessi
nell'interesse  della societa', da amministratori, direttori generali
o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il
fatto   non   si  fosse  realizzato  se  essi  avessero  vigilato  in
conformita' degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le
seguenti sanzioni pecuniarie:
    a) per   la   contravvenzione  di  false  comunicazioni  sociali,
prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centocinquanta quote;
    b) per  il  delitto  di  false comunicazioni sociali in danno dei
soci  o  dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del
codice   civile,   la   sanzione   pecuniaria   da  centocinquanta  a
trecentotrenta quote;
    c) per  il  delitto  di  false comunicazioni sociali in danno dei
soci  o  dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del
codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da duecento a quattrocento
quote;
    d) per   la  contravvenzione  di  falso  in  prospetto,  prevista
dall'articolo  2623,  primo  comma,  del  codice  civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
    e) per  il  delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo
2623,  secondo  comma,  del  codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentotrenta quote;
    f) per  la  contravvenzione  di  falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni  delle  societa'  di  revisione, prevista dall'articolo
2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento
a centotrenta quote;
    g) per   il   delitto   di   falsita'  nelle  relazioni  o  nelle
comunicazioni  delle  societa'  di  revisione, previsto dall'articolo
2624,  secondo  comma,  del  codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
    h) per  il  delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo
2625,  secondo  comma,  del  codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
    i) per  il  delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento
a centottanta quote;
    l) per  il  delitto  di  indebita  restituzione dei conferimenti,
previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote;
    m) per  la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e
delle  riserve,  prevista  dall'articolo  2627  del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
    n) per  il  delitto  di  illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali  o  della  societa' controllante, previsto dall'articolo 2628
del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria da cento a centottanta
quote;
    o) per  il  delitto  di  operazioni in pregiudizio dei creditori,
previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
    p) per  il  delitto  di indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
    q) per  il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto
dall'articolo  2636  del  codice  civile,  la  sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
    r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del
codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da  duecento a cinquecento
quote;
    s) per  i  delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autorita'  pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo
e  secondo  comma,  del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
  3.  Se,  in  seguito  alla commissione dei reati di cui al comma 1,
l'ente  ha  conseguito  un profitto di rilevante entita', la sanzione
pecuniaria e' aumentata di un terzo.".
 
          Note all'art. 3:
              - Il  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tratta
          della   "Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa
          delle   persone   giuridiche,   delle   societa'   e  delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
              - Per il testo vigente degli articoli 2621, 2622, 2623,
          2624,  2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637
          e  2638  del  codice  civile,  si veda l'art. 1 del decreto
          legislativo qui pubblicato.