Art. 6.
                             Competenza

  1. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d)  reati  previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile,
nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti
diversi da quelli in essi indicati;".
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo  del comma 1 dell'art. 33-bis del codice di
          procedura  penale,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato e' il seguente:
              "Art.    33-bis    (Attribuzioni   del   tribunale   in
          composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale
          in  composizione  collegiale  i seguenti reati, consumati o
          tentati:
                a) delitti  indicati  nell'art. 407, comma 2, lettera
          a),  numeri  3),  4)  e  5),  sempre  che  per essi non sia
          stabilita la competenza della corte di assise;
                b) delitti  previsti  dal  capo  I  del titolo II del
          libro  II  del codice penale, esclusi quelli indicati dagli
          articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
                c) delitti  previsti  dagli  articoli  416,  416-bis,
          416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo
          comma,  432,  terzo  comma,  433,  terzo  comma,  440, 449,
          secondo  comma,  452,  primo  comma, n. 2, 513-bis, 564, da
          600-bis  a  600-sexies  puniti con reclusione non inferiore
          nel  massimo  a  cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del
          codice penale;
                d) reati  previsti  dal  titolo  XI  del  libro V del
          codice  civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono
          l'applicazione   a  soggetti  diversi  da  quelli  in  essi
          indicati;
                e) delitti  previsti  dall'art. 1136 del codice della
          navigazione;
                f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge
          costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
                g) delitti  previsti  dagli  articoli 216, 223, 228 e
          234  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, in materia
          fallimentare,  nonche'  dalle disposizioni che ne estendono
          l'applicazione   a  soggetti  diversi  da  quelli  in  essi
          indicati;
                h) delitti   previsti   dall'art.   1   del   decreto
          legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge
          17 aprile  1956,  n.  561,  in  materia  di associazioni di
          carattere militare;
                i) delitti  previsti  dalla  legge 20 giugno 1952, n.
          645,  attuativa della XII disposizione transitoria e finale
          della Costituzione;
                i-bis) delitti   previsti  dall'art.  291-quater  del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
                l) delitto   previsto   dall'art.   18   della  legge
          22 maggio   1978,   n.  194,  in  materia  di  interruzione
          volontaria della gravidanza;
                m) delitto   previsto   dall'art.   2   della   legge
          25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
                n) delitto  previsto  dall'art.  29,  secondo  comma,
          della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure
          di prevenzione;
                o) delitto  previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1,
          del  decreto-legge  8 giugno  1992, n. 306, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1992,  n.  356,  in
          materia di trasferimento fraudolento di valori;
                p) delitti  previsti  dall'art.  6,  commi 3 e 4, del
          decreto-legge  26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25 giugno  1993,  n.  205, in
          materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
                q) delitti   previsti   dall'art.   10   della  legge
          18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di
          armi chimiche.
              2. (Omissis).".