Art. 7.
                       Norma di coordinamento

  1.  Dopo  l'articolo  187  del  decreto legislativo del 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
  "Art.  187-bis.  -  1. Il riferimento contenuto negli articoli 182,
183,  184,  185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente
articolo  181,  e'  sostituito  dal riferimento all'articolo 2637 del
codice  civile,  nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari
quotati.".
 
          Note all'art. 7:
              - Con  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          e'  stato  approvato  il  testo unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              - Per  il  testo  vigente  dell'art.  2637  del  codice
          civile,  si  veda  l'art.  1  del  decreto  legislativo qui
          pubblicato.