Art. 7. Norma di coordinamento 1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: "Art. 187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, e' sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.".
Note all'art. 7: - Con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. - Per il testo vigente dell'art. 2637 del codice civile, si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.