Art. 9.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  legislativo,  entra  in vigore il giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 11 aprile 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli