IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione 1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme." 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.