Art. 2. 
Concentrazione del versamento delle imposte  dirette  in  un  termine
                                unico 

 
  1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 17 (Razionalizzazione dei  termini  di  versamento).  -  1.  Il
versamento del saldo dovuto con riferimento  alla  dichiarazione  dei
redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
compresa quella unificata, e' effettuato entro il 20 giugno dell'anno
di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del  saldo
dovuto in base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche ed a  quella  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato  entro
il giorno 20 del sesto mese  successivo  a  quello  di  chiusura  del
periodo d'imposta. I soggetti che in base  a  disposizioni  di  legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, versano il saldo dovuto in  base  alla  dichiarazione
relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  compresa  quella
unificata, entro il  giorno  20  del  mese  successivo  a  quello  di
approvazione del bilancio.  Se  il  bilancio  non  e'  approvato  nel
termine stabilito, in base alle  disposizioni  di  legge  di  cui  al
precedente periodo, il versamento e'  comunque  effettuato  entro  il
giorno 20 del mese  successivo  a  quello  di  scadenza  del  termine
stesso. 
  2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere  effettuati  entro
il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti,  maggiorando
le somme da versare dello  0,40  per  cento  a  titolo  di  interesse
corrispettivo. 
  3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai
sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e  successive  modificazioni,
nonche'  quelli  relativi  all'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, sono effettuati in due rate salvo che  il  versamento  da
effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro  103.  Il
quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della
prima rata e il residuo  importo  alla  scadenza  della  seconda.  Il
versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente: 
    a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento  del
saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa  all'anno  d'imposta
precedente; 
    b) per la seconda rata, nel mese di  novembre,  ad  eccezione  di
quella dovuta dai soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il  cui
periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che  effettuano  il
versamento di tale rata entro l'ultimo  giorno  dell'undicesimo  mese
dello stesso periodo d'imposta.".