Art. 3.
  Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici

  1.  Il  prezzo  di  vendita  al pubblico dei medicinali di cui alla
lettera  a)  dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n.  537,  ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della
salute  4  dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8  febbraio  2002,  e'  ridotto  del  cinque  per cento al netto
dell'IVA.
  2.  Sono  esclusi  dalla  riduzione  del prezzo di cui al comma 1 i
medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.
  3.   Alle   imprese   farmaceutiche   titolari  dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio   di  medicinali,  e'  consentito  di
organizzare  o  contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche
indiretti  in Italia o all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni
o  riunioni  ai  sensi  dell'articolo  12  del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento
di  quelli  notificati  al  Ministero  della  salute nell'anno 2001 o
autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.
  4.  La  spesa  delle  imprese  farmaceutiche per la organizzazione,
partecipazione  e  il  finanziamento  anche  indiretto  di  convegni,
congressi,  seminari  o  riunioni  per  l'esercizio  2002  non potra'
eccedere  il  cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate
per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
  5.  Per  le  imprese  farmaceutiche di nuova costituzione le stesse
spese non potranno comunque eccedere il 8% del fatturato annuo.
  6.  Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002
e  la  differenza  tra  la  spesa  sostenuta  dalla  singola  impresa
farmaceutica   per   la   organizzazione,   la  partecipazione  e  il
finanziamento  anche  indiretto  di  convegni,  congressi, seminari o
riunioni  per  l'anno  2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001,
comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale
di  pari  entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di
cui al comma 1.
  7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi,
convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti
salvi  quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro
della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8.  Al  fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale   complementare   a   quella   prevista  dalla  normativa
comunitaria  le  disposizioni  di  cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349,  ed  al  regolamento  (CEE)  n.  1768/1992 del Consiglio, del 18
giugno  1992,  trovano  attuazione  attraverso  una  riduzione  della
"protezione  complementare" pari ad un anno nel 2002 e a due anni per
ogni  anno  solare,  a  partire  dal 1 gennaio 2003, fino al completo
allineamento   alla  normativa  europea.  Le  aziende  che  intendono
produrre  specialita'  farmaceutiche  al  di  fuori  della  copertura
bre-vettuale  possono  avviare  la  procedura  di  registrazione  del
prodotto  contenente  il  principio  attivo  in  anticipo  di un anno
rispetto  alla scadenza della copertura brevettuale complementare del
principio attivo.
  9.  A  partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono
riportare  sulle  confezioni  e sulle istruzioni, nonche' nelle forme
consentite  di  pubblicita',  la  sigla classificativa internazionale
corrispondente  alla  denominazione  comune internazionale cosiddetta
"anatomico-terapeutico-chimica"  (ATC),  seguita  dal  corrispondente
nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente
-  deve  essere  stampata  al di sotto di sigla e della denominazione
chimica  in  corpo  non superiore all'80% di quello del nome chimico;
sino  ad  esaurimento  delle  scorte  e'  consentita  la  vendita  di
confezioni  che  riportino  la sola denominazione commerciale solo se
confezionate prima del 1 novembre 2002.